231 e nuovi reati contro il patrimonio culturale

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231 e nuovi reati contro il patrimonio culturale

Approvata, in via definitiva, la proposta di legge in tema di reati contro il patrimonio culturale: modifiche al codice penale e al D. Lgs. 231/2001.

Il 3 marzo 2022 la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato).

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

La proposta di legge, dopo l'intervento del Senato, si compone di 7 articoli attraverso i quali: 
  • colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; 
  • introduce nuove fattispecie di reato; 
  • innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; 
  • introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; 
  • interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata; 
  • modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio; 
  • modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.
Quanto alle modifiche al codice penale, è prevista l’introduzione degli articoli:
518-bis (Furto di beni culturali)
518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)
518-quater (Ricettazione di beni culturali)
518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)
518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)
518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
518-decies (Importazione illecita di beni culturali)
518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)
518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)
518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)
518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)
518-duodevicies (Confisca)
518-undevicies (Fatto commesso all’estero)
707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).

Nello specifico, i reati contro il patrimonio culturale sono ora disciplinati dal nuovo Titolo VIII Bis del codice penale "Dei delitti contro il patrimonio culturale"; alcuni tra questi hanno ampliato l'elenco dei reati presupposto da cui deriva la responsabilità amministrativa per l'ente e introdotto nel D.lgs. 231/2001 i seguenti articoli:

 

25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’art. 518 novies del CP, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 ter, 518 decies e 518 undecies del cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 duodecies e 518 quaterdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 bis, 518 quater e 518 octies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 c. 3

La legge è già entrata in vigore dal 23 marzo 2022.

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