Approvata, in via definitiva, la proposta di legge in tema di
reati contro il patrimonio culturale: modifiche al codice penale e al D. Lgs.
231/2001.
Il 3 marzo 2022 la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge
recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio
culturale” (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato).
Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale –
attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42
del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l’obiettivo di operare una profonda
riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un
tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.
La proposta di legge, dopo l'intervento del Senato, si compone di 7 articoli
attraverso i quali:
- colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra
codice penale e codice dei beni culturali;
- introduce nuove fattispecie di reato;
- innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi
costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico
necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà
privata;
- introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni
culturali;
- interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in
relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata;
- modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti
contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro
vantaggio;
- modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree
protette.
Quanto alle modifiche al codice penale, è prevista l’introduzione degli
articoli:
518-bis (Furto di beni culturali)
518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)
518-quater (Ricettazione di beni culturali)
518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)
518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)
518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
518-decies (Importazione illecita di beni culturali)
518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento,
imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)
518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)
518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)
518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)
518-duodevicies (Confisca)
518-undevicies (Fatto commesso all’estero)
707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di
apparecchiature per la rilevazione dei metalli).
Nello specifico, i reati contro il patrimonio culturale sono ora disciplinati
dal nuovo Titolo VIII Bis del codice penale "Dei delitti contro il patrimonio
culturale"; alcuni tra questi hanno ampliato l'elenco dei reati presupposto da
cui deriva la responsabilità amministrativa per l'ente e introdotto nel D.lgs.
231/2001 i seguenti articoli:
25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio
culturale)
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’art. 518 novies del
CP, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.
2. In
relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 ter, 518 decies
e 518 undecies del cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518
duodecies e 518 quaterdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
300 a 700 quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
artt. 518 bis, 518 quater e 518 octies cp, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da 400 a 900 quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui
ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste
dall’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e
saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
1. In relazione alla
commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies cp, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
2. Se l’ente o una
sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica
la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
dell’art. 16 c. 3
La legge è già entrata in vigore dal 23
marzo 2022.