Modifiche per le iscrizioni all'Albo in vigore dal 15 marzo
2022.
E' stata pubblicata la
Deliberazione nr. 3 del Comitato nazionele del
7 febbraio 2022, con le indicazioni sulle modifiche delle prescrizioni per le
iscrizioni all'Albo dei gestori ambientali.
Articolo 1 (Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti
d’iscrizione)
1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono
sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A”.
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1
senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate
nell’ allegato “B”.
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1
compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “C”.
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono
sostituite da quelle riportate nell’ allegato D”.
5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono
sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”.
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono
sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F”.
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono
sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G”.
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis
sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H”.
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis
sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I”.
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis
sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L”.
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter
sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M”.
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti
ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate
nell’allegato “N”.
Articolo 2 (Periodo transitorio)
Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti
autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell’entrata in vigore
di cui all’articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese
iscritte.
Articolo 3 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo
2022.
(Fonte Albo Nazionale dei Gestori Ambientali)