AMBIENTE: NOVITA' FGAS FLUORATI

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AMBIENTE: NOVITA' FGAS FLUORATI

Fgas – gas fluorurati - proroga dei certificati in scadenza - Rif. D.L.125/2020 e Circolare del Ministero dell’Ambiente prot.n.108897 del 24/12/2020

Con la legge n. 159 del 27 novembre 2020 è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Nella fase di conversione il legislatore ha introdotto la modifica dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il comma 2 di tale articolo prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".
Inoltre, nello stesso articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato inserito altresì il comma 2-sexies il quale prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
In particolare è previsto che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro
telematico nazionale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;
iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE)
2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.

Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati, le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.
In materia di rilascio di nuove certificazioni nonché di verifiche annuali di mantenimento delle stesse, si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare tecnica DC N° 17/2020 e successive Circolari tecniche di aggiornamento.

Quindi i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati accedono alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e provvedono, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati.
Ai fini della concreta attuazione di quanto disposto dal citato articolo 103, commi 2 e 2-sexies, tutti i certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità sino al 3 maggio 2021. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d'emergenza.
Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l'attività degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 e per prorogare sino a 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato d'emergenza, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi).

Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.

Con la legge n. 159 del 27 novembre 2020 è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Nella fase di conversione il legislatore ha introdotto la modifica dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.Il comma 2 di tale articolo prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".
Inoltre, nello stesso articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato inserito altresì il comma 2-sexies il quale prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunquedecreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".
Il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. In particolare è previsto che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registrotelematico nazionale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE)2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati, le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.In materia di rilascio di nuove certificazioni nonché di verifiche annuali di mantenimento delle stesse, si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare tecnica DC N° 17/2020 e successive Circolari tecniche di aggiornamento.
Quindi i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati accedono alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e provvedono, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati.
Ai fini della concreta attuazione di quanto disposto dal citato articolo 103, commi 2 e 2-sexies, tutti i certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità sino al 3 maggio 2021. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d'emergenza.
Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l'attività degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 e per prorogare sino a 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato d'emergenza, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi).
Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.

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