Con la legge n. 159 del 27 novembre 2020 è stato convertito con modificazioni il
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Nella fase di conversione il legislatore ha
introdotto la modifica dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.Il
comma 2 di tale articolo prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza".
Inoltre, nello stesso articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è
stato inserito altresì il comma 2-sexies il quale prevede che "Tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunquedecreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si
intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".
Il
D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas
fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di
certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di
installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. In particolare è previsto
che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in
possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati
da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone
fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza
dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati
medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la
certificazione devono:i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione
nelle apposite sezioni del Registrotelematico nazionale di cui all'articolo 15 del
D.P.R. n.146/2018;ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi
di certificazione accreditati e designati;iii) nel caso delle persone fisiche,
sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle
competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE)2015/2067,
n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;iv) nel caso delle imprese, dimostrare il
possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di
esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n.
146/2018.Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati, le persone
fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di
certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.In
materia di rilascio di nuove certificazioni nonché di verifiche annuali di
mantenimento delle stesse, si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di
ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare tecnica DC N° 17/2020 e successive
Circolari tecniche di aggiornamento.
Quindi i certificati rilasciati alle persone
fisiche e alle imprese, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza.
Al fine di rendere valida l'estensione delle
certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati accedono
alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle
imprese certificate (www.fgas.it) e provvedono, per i certificati da loro
rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in
scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi), ad
estendere la validità di detti certificati.
Ai fini della concreta attuazione di
quanto disposto dal citato articolo 103, commi 2 e 2-sexies, tutti i certificati in
scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro
validità sino al 3 maggio 2021. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni
a partire dalla data di cessazione dello stato d'emergenza.
Considerato che
ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del
Regolamento europeo n. 765/2008, è designato ad attestare la competenza,
l'indipendenza e l'imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla
data della presente circolare, si adopera per monitorare l'attività degli Organismi
di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 e per prorogare sino
a 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato d'emergenza, le date dei
certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la
data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 (compresi).
Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura
telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà
a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità
attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri,
la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5
del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento della validità dei soli certificati,
scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza a
quanto previsto all'articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n.
159 del 27 novembre 2020.