Ad oggi, all’art. 30 c. 5 del cosiddetto “Decreto sostegni”, non
ancora pubblicato, si legge l’indicazione che le aziende possono scegliere entro il
31 maggio di ogni anno se servirsi o meno del servizio pubblico per la gestione dei
loro rifiuti urbani.
A questo decreto dovrebbe seguire una circolare nazionale che potrebbe, senza
alcuna certezza a riguardo, disporre che, per quest’anno, l’efficacia della scelta
operata al 30 maggio 2021 è valevole dal 1 gennaio 2022.
Con riguardo alla Regione Emilia Romagna, però, la data prevista
per operare questa scelta è stata decisa con Legge regionale (artt. 14 e 15 L.R.
11/2020) e fissata al 31 di marzo 2021.
Al momento è stato chiesto alla Regione Emilia – Romagna di allinearsi al dettato
nazionale, senza riscontri.
Dunque chi vuole uscire dal servizio pubblico con i propri rifiuti urbani, per non
incorrere in contenziosi per dirimere la questione se prevale il Decreto nazionale o
la Legge regionale, dovrebbe, entro il 31 di marzo 2021, operare questa
scelta.
Le diverse casistiche.
CATEGORIE DI IMPRESE COMPRESE NELL’ALLEGATO “L QUINQUIES”
Le imprese che sono nell’allegato L quinquies del D.lgs. 152/06 - se producono i
rifiuti dell’allegato L quater - hanno la possibilità di scegliere un Gestore
privato al posto del servizio pubblico per le frazioni di rifiuti urbani prodotte. A
questo riguardo occorrerà presentare all’attuale Gestore del Servizio pubblico o
Comune il contratto quinquennale stipulato con il soggetto privato.
Resta, in ogni caso, la possibilità di operare questa scelta il prossimo
anno.
IMPRESE INDUSTRIALI
Per quanto riguarda le imprese industriali - che non sono nell’elenco dell’allegato
L quinquies – le posizioni interpretative della norma non sono
unanimi.
Per semplificare queste potrebbero seguire essenzialmente due strade:
1)
ritenersi totalmente escluse dall’assoggettabilità alla TARI in quanto improduttive
di rifiuti urbani in forza del fatto che non sono ricomprese nell’allegato L
quinquies oppure,
2) ritenersi produttive di rifiuti urbani solo nelle aree degli
uffici, mense, punti vendita, spogliatoi, magazzini di imballaggi etc. per il fatto
che - pur non essendo nell’allegato L quinquies si ritrova il riferimento al fatto
che le categorie industriali possano comunque produrre rifiuti urbani nell’art. 184
c. 3 lett. c) del D.lgs. 152/06.
In quest’ultimo caso anche le imprese
industriali potrebbero operare - per queste specifiche aree - la scelta di servirsi
di un gestore privato rispettando, per non incorrere in contenziosi, la data del 31
di marzo 2021 per effettuare tale scelta e comunicarlo al Gestore/Comune.
Anche in questo caso la scelta potrà essere operata quest’altro anno anche
in ragione del fatto che potrebbe essere difficile avere dati sufficienti che
permettano di considerare conveniente tale operazione.
Per le aree produttive e per i magazzini di materie prime/merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, invece, dovrebbe
prevalere l’interpretazione della totale esenzione dal tributo (art. 183 c. 1 lett.
b sexsies, art. 1 c. 641 e 649 L.147/2013) in quanto produttive di soli rifiuti
speciali. Per queste aree, se ancora tale impostazione non è stata recepita,
occorrerà ripresentare l’autodichiarazione al Gestore/Comune sottraendo tali
metrature dall’ammontare complessivo.
Anche su questo punto, ci sono situazioni assai differenti tra Comune e Comune in
ragione di differenti approcci interpretativi delle norme.
IMPRESE AGRICOLE ED AGRO - INDUSTRIALI
Per quanto riguarda le imprese agricole 2135 C.C., sia singole che associate
(cooperative), il D.lgs.116/20 contiene una serie incrociata di riferimenti
normativi che gli permetterebbero di essere totalmente esentate dalla TARI: artt.
183 c. 1 lett. b – sexies), art. 184 c. 3 lett. a), Allegato L quater ultimo
capoverso, Allegato L quinquies penultimo capoverso.
In altre parole tutte le superfici delle imprese agricole ed agroalimentari
dovrebbero essere non tassabili in quanto improduttive di rifiuto urbano ex
lege.
Se questo quadro normativo viene accettato, tali imprese sarebbero fuori dal
servizio pubblico e dunque dovrebbero modificare l’autodichiarazione fatta in
passato in riferimento ai metri quadri tassabili, evidenziando la loro natura
agricola e la totale esenzione dal prelievo.
La conseguenza è, ovviamente, che le imprese agricole devono gestire tutti i propri
rifiuti come speciali e servirsi, obbligatoriamente, di soggetti privati per tutte
le tipologie di rifiuti prodotte.
Questo tipo di imprese, dsecondo Conf Cooperative, non sarebbero soggette alla
scadenza del 31 marzo 2021, poiché non si tratta di decidere se conferire al di
fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, poiché la questione si pone ad
un livello diverso: le imprese agricole, infatti, non producono ex lege rifiuti
urbani e, di conseguenza, non possono conferirli al servizio pubblico, ma neppure
essere assoggettate a tassazione.
Dal momento che molte imprese cooperative agricole sono attualmente inquadrate
nella categoria “industriale” e sono assoggettate alla TARI per notevoli metrature,
occorrerà modificare l’autodichiarazione dimostrando di essere imprenditore agricolo
2135 C.C.. Questa operazione non sarà priva di obiezioni da parte del pubblico,
Gestori e Comuni.
Le scadenze per dichiarare al Gestore/Comune la variazione delle superfici sono
diverse da Comune a Comune e sono contenute nei Regolamenti Comunali “TARI”. Alcuni
Regolamenti dispongono che si possa fare in ogni tempo, altri mettono delle scadenze
annuali. Si consiglia pertanto di verificare caso per caso.
Nel caso, però, che le imprese agro - industriali non riuscissero a ricondurre
la loro attività in agricoltura in ragione di rigidità interpretative da parte del
Gestore Pubblico/Comune, e non si intendesse promuovere per lo meno nel breve
periodo un contenzioso, si consiglia quanto meno di posizionarsi nella categoria
“industria” e di ricalcolare le metrature escluse (produttivo e magazzini materie
prime) e valutare, entro oggi, l’avvio dei rifiuti urbani al di fuori del servizio
pubblico.
(Fonte Confcooperative)