E' ANCORA PREVISTO LO SMART WORKING PER L'EMERGENZA COVID?

condividi    

E' ANCORA PREVISTO LO SMART WORKING PER L'EMERGENZA COVID?

Si convive ormai da marzo 2020 con il covid e il lavoro si è adattato a questa oscura presenza, grazie anche allo strumento del lavoro agile. E oggi?

Anche quest'anno, come ormai di consuetudine, è stato pubblicato il cosiddetto decreto milleproroghe, con riferimento al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”. Si tratta di un decreto con l'obiettivo della proroga di varie scadenze normative, molto diverse tra di loro. 


Tra queste è presente la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19).L'articolo recita: “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Le norme prorogate, relative all’emergenza COVID-19, riguardano – come ricordato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 86 svariati temi, tutti presenti nell'Allegato 1.Tra i temi trattati prendiamo in considerazione la proroga dei termini relativi al lavoro agile/ smart working.

I riferimenti sono a:

  • Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile: secondo questo comma le pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;
  • Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo al lavoro agile: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”. Inoltre i datori di lavoro del settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

In tale quadro è prorogata anche la sorveglianza sanitaria eccezionale, prevista dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Iscriviti alla newsletter!