Si convive ormai da marzo 2020 con il covid e il lavoro si è
adattato a questa oscura presenza, grazie anche allo strumento del lavoro agile. E
oggi?
Anche quest'anno, come ormai di consuetudine, è stato pubblicato il cosiddetto
decreto milleproroghe, con riferimento al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea”. Si tratta di un decreto con l'obiettivo della proroga di varie
scadenze normative, molto diverse tra di loro.
Tra queste è presente la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 (art. 19).L'articolo recita: “i termini previsti dalle
disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre
il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Le norme prorogate,
relative all’emergenza COVID-19, riguardano – come ricordato nel Comunicato stampa
del Consiglio dei Ministri n. 86 svariati temi, tutti presenti nell'Allegato 1.Tra i
temi trattati prendiamo in considerazione la proroga dei termini relativi al lavoro
agile/ smart working.
I riferimenti sono a:
- Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 relativo alle
disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile:
secondo questo comma le pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “organizzano il lavoro dei
propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50
per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in
tale modalità”;
- Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo al
lavoro agile: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18” la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, “può essere applicata dai datori di
lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi
dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”. Inoltre i datori di lavoro del
settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della
prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
In tale quadro è prorogata anche la sorveglianza sanitaria eccezionale, prevista
dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.