ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI: CHIARIMENTI

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ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI: CHIARIMENTI

Nell’ambito dei lavori di conversione del decreto cosiddetto “Sostegni” risulta approvato, per il momento, un emendamento finalizzato a sospendere l’applicazione di tutto il comma 5 richiamato, fino al 31 dicembre 2021. In attesa di conferme, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti.

L’art. 219, comma 5 del Testo Unico Ambientale ha introdotto due obblighi:

  1. etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Questo obbligo è stato oggetto di sospensione ad opera dell’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;
  2. indicazione a carico dei produttori, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, della natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione comunitaria n.97/129/CE.

Nell’ambito dei lavori di conversione del decreto cosiddetto “Sostegni” risulta approvato, per il momento, un emendamento finalizzato a sospendere l’applicazione di tutto il comma 5 richiamato, fino al 31 dicembre 2021.

In attesa di conferme, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti.

SOGGETTI RESPONSABILI DELL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE

  • l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione è certamente a carico dei produttori;
  • la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati all’etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme tecniche UNI. Quindi, visto che l’art. 261 comma 3 del codice ambientale sanziona chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5 e che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging), il Ministero ha concluso che l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.


IMBALLAGGI NEUTRI

Parlando di imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario (come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato), è chiarita la necessità di considerare che le peculiarità di questi imballaggi (talvolta nella forma di semilavorati) impone una alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.

Il Ministero ha stabilito che per tali imballaggi si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.


PREINCARTI E IMBALLI A PESO VARIABILE DELLA DISTRIBUZIONE

Parlando dei “preincarti”, ossia gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio, l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto laddove le informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.


IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI, MULTILINGUA E DI IMPORTAZIONE

Parlando di imballaggi di piccola dimensione o con spazi stampati limitati e di imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione è riconosciuta la necessità di garantire il ricorso a strumenti digitali di supporto (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.


IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE

Sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che devono sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Pertanto, gli obblighi di etichettatura indicati sono riferiti esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.


UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI

E’ consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet) al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale.

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