L’art. 219, comma 5 del Testo Unico Ambientale ha introdotto due obblighi:
Nell’ambito dei lavori di conversione del decreto cosiddetto “Sostegni” risulta
approvato, per il momento, un emendamento finalizzato a sospendere l’applicazione di
tutto il comma 5 richiamato, fino al 31 dicembre 2021.
In attesa di conferme, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti.
SOGGETTI RESPONSABILI DELL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE
IMBALLAGGI NEUTRI
Parlando di imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario (come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato), è chiarita la necessità di considerare che le peculiarità di questi imballaggi (talvolta nella forma di semilavorati) impone una alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.
Il Ministero ha stabilito che per tali imballaggi si considera ottemperato
l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio,
laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che
accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche
digitali.
PREINCARTI E IMBALLI A PESO VARIABILE DELLA DISTRIBUZIONE
Parlando dei “preincarti”, ossia gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati
al banco del fresco o al libero servizio, l’obbligo di comunicazione
dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto laddove le informazioni
siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel
punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede
informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali
informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.
IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI, MULTILINGUA E DI
IMPORTAZIONE
Parlando di imballaggi di piccola dimensione o con spazi stampati limitati e di
imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di
destinazione è riconosciuta la necessità di garantire il ricorso a strumenti
digitali di supporto (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano
percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui
siti internet) che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al
consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.
IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE
Sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati
a Paesi Terzi, che devono sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.
Pertanto, gli obblighi di etichettatura indicati sono riferiti esclusivamente agli
imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e
importati in Italia. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica
pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne
attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che
riportino le informazioni di composizione.
UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI
E’ consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet) al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale.