Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio del
proprio dipendente qualora lo stesso non sia guaribile entro 3 giorni da quando ha
avuto luogo il fatto, indipendentemente dall’indennizzabilità da parte dell’Inail.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio del proprio
dipendente qualora lo stesso non sia guaribile entro 3 giorni da quando ha avuto
luogo il fatto, indipendentemente dall’indennizzabilità da parte
dell’Inail.
Si ricorda che la denuncia di infortunio dev’essere
presentata entro 2 giorni dal giorno in cui il datore di lavoro ha
ricevuto comunicazione del suo dipendente sulla prognosi dell’infortunio effettuata
dal medico.
Nel caso in cui la prognosi iniziale fosse inferiore ai 3 giorni, ma
successivamente subisse un allungamento, la decorrenza della scadenza per la
presentazione della denuncia di infortunio è di 2 giorni da quello di comunicazione
dell'allungamento della prognosi.
Quando si è in occasione di infortunio dovuto a Covid-19, invece,
la scadenza per la presentazione della denuncia di infortunio è di 2 giorni dalla
ricezione della prima documentazione medica che determini la necessità che il
lavoratore si astenga dal lavoro a causa del contagio.
Nel caso in cui il lavoratore comunichi in primis all’Inail dell’avvenuto
infortunio, dev’essere l’istituto a richiedere al datore di lavoro di denunciare
l’infortunio e la scadenza viene prevista entro 2 giorni dalla ricezione, da parte
del datore di lavoro, della comunicazione dell’Inail.
Per le denunce di infortunio effettuate NON nei tempi previsti dalla legge, il
datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione per un valore tra i 1.290€ e
i 7.745€.
Nel caso in cui il datore di lavoro proceda a pagare la cifra dovuta entro 15
giorni dal verificarsi della violazione (ovvero dall’omissione della denuncia di
infortunio), dovrà corrispondere la cifra minima (Euro 1.290).
E' possibile sanare spontaneamente la violazione pagando una cifra doppia rispetto
a quella minima (Euro 2.580), se ciò non avviene spetta all’ispettorato del lavoro,
competente nel territorio ove ha sede l’azienda, emettere un’ordinanza con cui
obbliga il datore di lavoro a pagare la sanzione.
I pagamenti devono essere effettuati tramite modello F23 usando i codici
appositamente previsti da legge.