INAIL: chiarimenti per sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio

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INAIL: chiarimenti per sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio del proprio dipendente qualora lo stesso non sia guaribile entro 3 giorni da quando ha avuto luogo il fatto, indipendentemente dall’indennizzabilità da parte dell’Inail.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio del proprio dipendente qualora lo stesso non sia guaribile entro 3 giorni da quando ha avuto luogo il fatto, indipendentemente dall’indennizzabilità da parte dell’Inail.

Si ricorda che la denuncia di infortunio dev’essere presentata entro 2 giorni dal giorno in cui il datore di lavoro ha ricevuto comunicazione del suo dipendente sulla prognosi dell’infortunio effettuata dal medico.
Nel caso in cui la prognosi iniziale fosse inferiore ai 3 giorni, ma successivamente subisse un allungamento, la decorrenza della scadenza per la presentazione della denuncia di infortunio è di 2 giorni da quello di comunicazione dell'allungamento della prognosi.
Quando si è in occasione di infortunio dovuto a Covid-19, invece, la scadenza per la presentazione della denuncia di infortunio è di 2 giorni dalla ricezione della prima documentazione medica che determini la necessità che il lavoratore si astenga dal lavoro a causa del contagio.
Nel caso in cui il lavoratore comunichi in primis all’Inail dell’avvenuto infortunio, dev’essere l’istituto a richiedere al datore di lavoro di denunciare l’infortunio e la scadenza viene prevista entro 2 giorni dalla ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dell’Inail.
Per le denunce di infortunio effettuate NON nei tempi previsti dalla legge, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione per un valore tra i 1.290€ e i 7.745€.
Nel caso in cui il datore di lavoro proceda a pagare la cifra dovuta entro 15 giorni dal verificarsi della violazione (ovvero dall’omissione della denuncia di infortunio), dovrà corrispondere la cifra minima (Euro 1.290).
E' possibile sanare spontaneamente la violazione pagando una cifra doppia rispetto a quella minima (Euro 2.580), se ciò non avviene spetta all’ispettorato del lavoro, competente nel territorio ove ha sede l’azienda, emettere un’ordinanza con cui obbliga il datore di lavoro a pagare la sanzione.
I pagamenti devono essere effettuati tramite modello F23 usando i codici appositamente previsti da legge.

Fonte INAIL

Scarica la Circolare INAIL.

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