Infortuni sui luoghi di lavoro: responsabilità del Datore di Lavoro e dell’Ente

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Infortuni sui luoghi di lavoro: responsabilità del Datore di Lavoro e dell’Ente

La sentenza della Cassazione che specifica quando il Datore di Lavoro è responsabile per gli infortuni verificatisi sul lavoro e quando può configurarsi anche la responsabilità amministrativa dell’Ente.

Cass. pen., Sez. IV, Sent. 25 gennaio 2021 (ud. 21 ottobre 2020), n. 2848: con la sentenza citata, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni concetti chiave che devono essere tenuti a mente dalle organizzazioni, sia che siano dotate di modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001, sia che ne siano sprovvisti.

È nota la dinamica che si sviluppa in caso di incidenti sui luoghi di lavoro: la responsabilità di tipo penale è sempre a carico dell’individuo, persona fisica, e quindi del Datore di lavoro individuato dall’Ente. La responsabilità penale è, infatti, personale e solamente un agente “umano” può commettere un reato. Accanto alla responsabilità penale dell’agente, si può configurare la responsabilità amministrativa – dai tratti, però, finemente analoghi a quelli penali – della società all’interno della quale opera l’agente, integrabile quando il comportamento “scorretto” dell’agente porti un vantaggio per l’Ente.

Premesso tutto questo, ripercorriamo i punti salienti della sentenza per capire dove può configurarsi l’errore e, quindi, anticiparlo.

In tema di responsabilità penale, e quindi dell’agente (Datore di lavoro), la Corte ha ricordato che “il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.

La Corte aggiunge che “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l’evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa dell’Ente (che, come anticipato, può configurarsi solo quando sia dimostrato il vantaggio dell’Ente a fronte della condotta “scorretta” da parte dell’agente) la Corte ha individuato un vantaggio in questo senso: risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. Ergo, il vantaggio si può intravedere nel risparmio economico per aver mancato di predisporre misure di sicurezza idonee a tutelare il lavoratore, o nell’aumento della produttività aziendale conseguente il mancato rallentamento delle attività dovuto all’applicazione e al rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Come si contestualizza un modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 nel panorama appena descritto? Un Modello organizzativo, tra l’altro, se predisposto adeguatamente e se osservato, realmente, dall’Ente, può fungere da esimente (quindi può escludere la responsabilità della Società) nei drammatici casi in cui si verifichino episodi di non conformità, con conseguente infortunio/morte sul lavoro, alla normativa sulla sicurezza.

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