Una delle disposizioni della Legge sulla Concorrenza del 2017 (L. n.
124/2017, art. 1, commi 125-129, per chi fosse interessato a leggere la fonte) ha
introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una
pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche
Amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.
2bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Tali obblighi sono stati oggetto di
diverse circolari chiarificatrici da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Consiglio di Stato, i cui contenuti cerchiamo di riportare
in questo breve articolo.
I destinatari degli obblighi che
vedremo tra poco sono:
1. Onlus, associazioni, fondazioni, e simili
2. Le
imprese.
Le Onlus, le Associazioni e le Fondazioni devono provvedere,
entro il 28 febbraio 2019, alla pubblicazione sul
loro sito internet o portale digitale (anche Facebook) delle
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018 e superiori (in totale) a euro 10.000.
I
dati che devono essere pubblicati, in forma schematica e di
immediata comprensione per il pubblico, sono:
1. Denominazione e codice fiscale
del soggetto richiedente
2. Denominazione del soggetto erogante
3. Somma
incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
4. Data di
incasso
5. Causale.
Le imprese, invece, devono pubblicare
le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2018 superiori (in totale) a € 10.000 nella nota integrativa
del bilancio di esercizio o nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove
esistente. La sanzione per le imprese che non ottemperano a questa norma è la
restituzione delle somme ricevute al/i soggetto/i erogatore/i.
A questo punto
sorgono spontanei alcuni dubbi…
E le cooperative sociali? In quale categoria
rientrano, secondo questa norma? E, di conseguenza, a quali disposizioni devono
adeguarsi?
Le cooperative sociali sono, sotto il profilo fiscale, una ONLUS di
diritto, ma sotto il profilo civilistico, invece, sono SOCIETA’ tenute
all’iscrizione al registro delle imprese e assumono di diritto la qualifica di
imprese sociali. Pertanto, esse sono sottoposte alle disposizioni previste per le
imprese e, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria sopra descritta.
Cosa si intende per “vantaggio economico di qualunque genere”?
Innanzitutto, la
norma si intende applicabile anche ai contratti per i quali vi è l’erogazione di un
corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il
servizio effettuato o per il bene ceduto. Inoltre, l’attribuzione del vantaggio può
avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche strumentali (es.
comodato di un bene mobile o immobile). Ai fini della indicazione della
quantificazione del vantaggio economico assegnato, ci si dovrà riferire al valore
dichiarato dalla PA che ha attribuito il bene in questione.