Obblighi di trasparenza per le Imprese e per le Onlus

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Obblighi di trasparenza per le Imprese e per le Onlus

Onlus, Associazioni e Fondazioni devono provvedere alla pubblicazione sul loro sito internet delle informazioni relative a vantaggi economici ricevuti dalla PA

Una delle disposizioni della Legge sulla Concorrenza del 2017 (L. n. 124/2017, art. 1, commi 125-129, per chi fosse interessato a leggere la fonte) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Tali obblighi sono stati oggetto di diverse circolari chiarificatrici da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Consiglio di Stato, i cui contenuti cerchiamo di riportare in questo breve articolo.

I destinatari degli obblighi che vedremo tra poco sono:
1. Onlus, associazioni, fondazioni, e simili
2. Le imprese.

Le Onlus, le Associazioni e le Fondazioni devono provvedere, entro il 28 febbraio 2019, alla pubblicazione sul loro sito internet o portale digitale (anche Facebook) delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e superiori (in totale) a euro 10.000.

I dati che devono essere pubblicati, in forma schematica e di immediata comprensione per il pubblico, sono:
1. Denominazione e codice fiscale del soggetto richiedente
2. Denominazione del soggetto erogante
3. Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
4. Data di incasso
5. Causale.

Le imprese, invece, devono pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 superiori (in totale) a € 10.000 nella nota integrativa del bilancio di esercizio o nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. La sanzione per le imprese che non ottemperano a questa norma è la restituzione delle somme ricevute al/i soggetto/i erogatore/i.
A questo punto sorgono spontanei alcuni dubbi…
E le cooperative sociali? In quale categoria rientrano, secondo questa norma? E, di conseguenza, a quali disposizioni devono adeguarsi?
Le cooperative sociali sono, sotto il profilo fiscale, una ONLUS di diritto, ma sotto il profilo civilistico, invece, sono SOCIETA’ tenute all’iscrizione al registro delle imprese e assumono di diritto la qualifica di imprese sociali. Pertanto, esse sono sottoposte alle disposizioni previste per le imprese e, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria sopra descritta.

Cosa si intende per “vantaggio economico di qualunque genere”?
Innanzitutto, la norma si intende applicabile anche ai contratti per i quali vi è l’erogazione di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Inoltre, l’attribuzione del vantaggio può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche strumentali (es. comodato di un bene mobile o immobile). Ai fini della indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, ci si dovrà riferire al valore dichiarato dalla PA che ha attribuito il bene in questione.

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