E' stato aggiornato il protocollo condiviso da Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo
economico e INAIL, sindacati e associazioni di categoria.
Il Protocollo del 6 aprile 2021 aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenuto
conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.
Ecco in sintesi le principali raccomandazioni contenute nel protocollo:
Informazione
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità,
consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali. Tra le informazioni:
- l’obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di
poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 7 l’espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.
Accesso alla sede di lavoro
Modalità di ingresso in azienda
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già
dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà
secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della
salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori
positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura
accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive
specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove
presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio
di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive
di cui all’Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021.
Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare
servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale
dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli
stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per
l’accesso ai locali aziendali.
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare
mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di
contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
Le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle
aree produttive.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i
lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Igiene in azienda
Pulizia e sanificazione
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali,
si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla
ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti
produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può
organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi
particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati
casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è
necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22
febbraio 2020.
Precauzioni igieniche personali
- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente
secondo le indicazioni dell’OMS.
- E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori
anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle
mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,
camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie.
È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS.
Spazi comuni e spostamenti
Spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito
degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e
snack.
Ingresso e uscita dall'azienda
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da
questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite
indicazioni.
Spostamenti interni
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina
chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e
un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
Sono consentiti in presenza gli
esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per
i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni, i corsi di formazione da
effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di
formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché
l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e
attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione
che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al "Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall’INAIL.
E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la
formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Organizzazione aziendale
Turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli
produttivi
Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30,
limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o,
comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il
ricorso al lavoro agile e da remoto;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione
con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono
essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di
prevenzione.
Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare
sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto;
utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto
degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a
consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. In merito alle
trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in
collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse
tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico
delle sedi di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad
essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività,
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il
datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro
e delle pause). E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura
dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il
periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici
inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere
individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle
postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
all’uscita con flessibilità degli orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare
riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero
incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento
fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura
corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o
simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del
personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non
lo fosse - di mascherina chirurgica.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata
positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di 15
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS.
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti
del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza
sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche
previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure
igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto
dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento
epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del
Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4
settembre 2020.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei
lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale) e segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy.
Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per
l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato
positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così
come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è
opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e
protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del
contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in
osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei
lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC
effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del
d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa
del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta
giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per
valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata
dell’assenza per malattia.
Circolare 29 maggio 2020 - Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19
(Contact tracing) ed App Immuni
Circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
Circolare 4 settembre 2020 - Indicazioni e chiarimenti circolare 29 aprile 2020 con
particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili"
(Fonte salute.gov)