Rapporto biennale sulle pari opportunità: invio entro il 30 settembre 2022

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Rapporto biennale sulle pari opportunità: invio entro il 30 settembre 2022

Al via la rinnovata comunicazione biennale sulle pari opportunità.

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. Codice delle Pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162).

 

Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 (che abroga il precedente D.M. 3 maggio 2018) e il relativo Allegato A definiscono le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

 

Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro.

 

In fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Quindi, per il biennio 2022 - 2023, se ne parlerà il 30 aprile 2024.

 

Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto deve fornire la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021. Le aziende che, in attuazione dell’obbligo contenuto all’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108, nelle more dell’adozione del Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, abbiano redatto il rapporto secondo le previgenti modalità, sono tenute a compilare il rapporto per il biennio 2020-2021 nei termini e con le modalità indicati dal menzionato Decreto. 

 

Attraverso l’applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente, sono resi disponibili alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori (art. 46, comma 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

 

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

(Fonte lavoro.gov.it)

 

L’operatività del processo è stata chiarita nel decreto Interministeriale del 29 marzo 2022.

 

L’inoltro del rapporto avverrà telematicamente. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile un apposito applicativo informatico.

Si potrà accedere all’applicativo utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

L’applicativo informatico manterrà la riservatezza dei dati, questi non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

Al termine della procedura di compilazione delle varie sezioni di cui si compone il rapporto, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Lo stesso applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà consultabile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto e alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

 

I contenuti del rapporto

Il rapporto ha due sezioni:

1) Informazioni generali sull’azienda e sui contratti nazionali, territoriali e aziendali applicati;

2) Informazioni generali sul numero complessivo occupati:

1. Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (primo anno del biennio) e al 31/12/2021 (secondo anno del biennio);

2. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;

3. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;

4. Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;

5. Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale;

6. Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;

7. Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di Inquadramento;

8. Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;

9. Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale - Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).

 

In caso di mancata trasmissione l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio invita formalmente alla regolarizzazione, se anche questo invito dovesse andare disatteso si provvederà all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 520 del 1955 con importo massimo di 512,00 euro.

Se l’inottemperanza si protraesse per oltre 12 mesi, verrebbe disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha poi il compito di accertare la veridicità dei rapporti e, in caso gli stessi fossero mendaci o incompleti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

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