Recupero di carta e cartone: quando non si parla più di rifiuto

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Recupero di carta e cartone: quando non si parla più di rifiuto

La certificazione ISO 9001 dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti dei "rifiuti da carta e cartone" recuperati.

Il Decreto n. 188 del 22 settembre 2020 (G.U. 9 febbraio 2021 – Allegato 1) ha definito i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L’articolo 184-ter contiene la regolamentazione della cessazione della qualifica del rifiuto, con le modalità attraverso le quali un rifiuto, completata l’attività di recupero, cessa di essere tale e può essere così trattato come un prodotto.

La determinazione delle condizioni che un rifiuto deve rispettare per poter cessare di essere tale dipendono, invece, da specifici regolamenti e, in mancanza di un provvedimento a livello nazionale, i criteri possano essere definiti nell’autorizzazione al recupero.

Il decreto 188 si applica ai “rifiuti di carta e cartone”, inclusi i poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali. Tali rifiuti possono essere considerati recuperati e gestiti come prodotti se, all’esito delle attività di recupero, risultano conformi ai requisiti tecnici indicati nell’allegato 1 al decreto. L’Allegato 1 contiene anche la descrizione delle procedure che il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire nonché i rifiuti che sono ammessi e che non sono ammessi ai fini delle attività di recupero descritte. Carta e cartone recuperati, quindi, sono utilizzabili nell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

 

Il produttore attesta il rispetto dei criteri con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da predisporre al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo previsto dal decreto. Tale dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente ed all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Viene richiesto che il produttore di carta e cartone recuperati applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Il primo step ai fini dell'adeguamento ai nuovi criteri per il produttore di carta e cartone recuperati, sarà di presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione al recupero dei rifiuti o un’istanza di aggiornamento dell'autorizzazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. 

 

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