L’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un
registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario,
istituito dal Reg. (CE) n. 166/20061 recepito in Italia con il D.P.R. 11 luglio
2011, n. 1572.
L’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato
di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario, istituito dal Reg.
(CE) n. 166/20061 recepito in Italia con il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 1572.
Lo scopo è facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in
materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento ambientale.
ISPRA avvisa i gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di
trasmettere la dichiarazione E-PRTR (con le informazioni ai sensi dell’art.4 DPR
157/2011) che anche la comunicazione dei dati 2020 (come era già avvenuto per i dati
relativi all’anno 2019) non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile
sul portale all’indirizzo www.eprtr.it ma dovrà avvenire con l’invio
telematico dei dati raccolti in formato elettronico mediante la
compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito
di ISPRA.
La scadenza per l’invio dei dati, si ricorda, è il 30 aprile
2021.
Per comprendere quali siano i soggetti coinvolti bisgona estrarre dall'articolo 5
del Regolamento (CE) 166/2006 le seguenti informazioni:
1. Il
gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle
attività di cui all'
allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili
specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i
quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono
frutto di misurazioni, calcoli o stime:
a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di
cui all'
allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore
di soglia di cui all'allegato II;
b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o
di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi
operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di
smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato
all'articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati
rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto
responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di
smaltimento o di recupero;
c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi
sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore
di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b. Il gestore di ogni complesso che
effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di
capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente le
informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le
informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente. Per le
operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi
e/o il metodo di calcolo utilizzato. Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate
a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni
provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle
emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie,
abituali e straordinarie.
Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile,
eventuali dati relativi a emissioni accidentali.
3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni
necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito
soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.
4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori
informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di
emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli,
valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e
seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste
siano disponibili.
5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle
autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine
dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali
sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche
una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.
Per informazioni contattare ISPRA