Registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti - E-PRTR: invio telematico entro il 30 aprile.

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Registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti - E-PRTR: invio telematico entro il 30 aprile.

L’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario, istituito dal Reg. (CE) n. 166/20061 recepito in Italia con il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 1572.

L’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario, istituito dal Reg. (CE) n. 166/20061 recepito in Italia con il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 1572.
Lo scopo è facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento ambientale. 

ISPRA avvisa i gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere la dichiarazione E-PRTR (con le informazioni ai sensi dell’art.4 DPR 157/2011) che anche la comunicazione dei dati 2020 (come era già avvenuto per i dati relativi all’anno 2019) non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it ma dovrà avvenire con l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito di ISPRA.

La scadenza per l’invio dei dati, si ricorda, è il 30 aprile 2021.

Per comprendere quali siano i soggetti coinvolti bisgona estrarre dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 166/2006 le seguenti informazioni:
1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime: 
a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II; 
b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero; 
c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b. Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente. Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato. Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso. 
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.
Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali. 
3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1. 
4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili. 
5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

Per informazioni contattare ISPRA

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