Sicurezza sul lavoro: sanzioni più severe

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Sicurezza sul lavoro: sanzioni più severe

Inasprite le sanzioni in caso di gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E’ stato approvato il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n.146 che interviene anche sul Testo Unico Sicurezza (Dlgs 81/2008), per inasprire le sanzioni in caso di gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e regolamentare con maggiore efficacia il fenomeno dei lavoratori in nero.

Viene inoltre rafforzato il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro.


Lavoro in nero: la soglia per la sospensione dell'attività imprenditoriale si abbassa al 10%.

Nel caso in cui, a seguito di accertamento, il 10% della quota di personale dovesse risultare in nero, si avvia il provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa.

Non è più prevista la "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento, il quale si avvia immediatamente a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. Inoltre, è prevista anche l’impossibilità per l’impresa colpevole di avere contatti con la pubblica amministrazione per tutto il tempo della sospensione.

Inasprite le sanzioni per la violazione delle norme sicurezza

Nel momento in cui si accertano gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti, il sistema sanzionatorio prevede che, per poter riprendere l'attività produttiva, sia necessario non soltanto ristabilire le corrette condizioni di lavoro, ma saldare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle violazioni contestate.

L'importo delle sanzioni viene raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Tra le violazioni gravi :

 


FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

 

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Euro 2.500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Euro 2.500

3

Mancata formazione ed addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Euro 3.000

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3.000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3.000

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Euro 3.000

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Euro 3.000

 

Ispettorato nazionale del lavoro potenziato

Le competenze di coordinamento all'Inl - Ispettorato nazionale del lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro sono state estese, è previsto un aumento dell’organico di 1.024 unità ed un investimento in tecnologie. Previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022. 

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