Vaccinazione Covid ai dipendenti: cosa può fare il datore di lavoro?

condividi    

Vaccinazione Covid ai dipendenti: cosa può fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro può chiedere informazioni sullo stato vaccinale dei dipendenti? Le FAQ del Garante privacy per fare chiarezza

Considerato l’avanzare della campagna vaccinale ci troviamo spesso a rispondere alle perplessità delle Aziende che necessitano di capire quali dati possono e non possono trattare in relazione allo stato vaccinale dei dipendenti.

 

Si sono susseguite, nel tempo, diverse interpretazioni che hanno contribuito a creare incertezza e indecisione in merito a questo argomento, ahinoi, attualissimo, soprattutto in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di imporre la vaccinazione come condizione indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro. Chi sosteneva, infatti, la possibilità di richiedere la vaccinazione in ossequio all’art. 2087 del Codice civile (il datore di lavoro deve “adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”) nonché al TU sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) volto a mitigare il rischio di contagio in azienda.

 

Il Garante privacy chiarisce il punto specificando che, in caso di svolgimento di mansioni esposte – per propria natura – al rischio biologico di contagio, come le professioni sanitarie, il datore di lavoro, nelle more di una pronuncia del Legislatore che imponga o meno l’obbligo vaccinale, potrà limitarsi all’applicazione di speciali misure di sicurezza come disposto dall’Art. 279 D.lgs. 81/08 (ovvero di avvalersi della sorveglianza sanitaria). In questo caso, solo il medico competente potrà esprimere un giudizio di idoneità lavorativa e il datore di lavoro potrà attenersi esclusivamente a questa informazione, senza chiedere ulteriori dati al dipendente.

 

Per quanto riguarda la possibilità del Datore di lavoro di chiedere e archiviare le certificazioni vaccinali Covid, il Garante privacy esclude in maniera categorica questa opzione. Ancora una volta, il punto di riferimento del Titolare del trattamento sarà quello di confrontarsi con il designato medico competente e riferirsi esclusivamente all’idoneità lavorativa o meno del lavoratore.

 

Per approfondimento alleghiamo qui le FAQ del Garante Privacy.

Iscriviti alla newsletter!